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Sicurezza sul Lavoro e Dipendenze: il Numero Verde ISS e i Nuovi Obblighi per le Aziende (Guida 2026)

  • Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
    Pietro Ponzoni
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Cosa succede se un lavoratore addetto a mansioni a rischio mostra segnali di alterazione psicofisica durante il turno — e l'azienda non ha una procedura pronta per gestirlo? 


Banner orizzontale in stile illustrazione flat corporate con toni azzurro e blu pastello: al centro un Medico Competente con camice bianco e stetoscopio consulta una cartella clinica digitale, mentre accanto è raffigurata l'icona di una cornetta telefonica con il simbolo del numero verde. Attorno alla scena, piccole icone flat disposte in modo ordinato rappresentano una compressa/siringa barrata (rischio sostanze psicoattive), un documento con lente d'ingrandimento (DVR), una bilancia della giustizia (tutela normativa) e un casco di sicurezza. In alto è riportato il titolo dell'articolo in caratteri grandi, leggibili, in blu scuro su sfondo chiaro; in basso un pulsante rettangolare con la scritta "Leggi l'articolo". Nell'angolo in basso a destra compare la firma "Pietro Ponzoni – Medico del Lavoro". Sfondo pulito, stile minimal e professionale, adatto a un pubblico di imprenditori e HR manager.
Numero Verde ISS, ragionevole motivo e Legge 198/2025: come cambiano sorveglianza sanitaria, DVR e sanzioni per le aziende. Guida 2026 del Medico Competente.

Fino a poco tempo fa la risposta era affidata quasi solo al buon senso del datore di lavoro. La sicurezza sul lavoro e dipendenze nel 2026 è un capitolo strutturato del D.Lgs. 81/08, con un nuovo strumento istituzionale — il Numero Verde Nazionale Dipendenze — e una riforma che ridefinisce il ruolo del Medico Competente.


Il Numero Verde Nazionale Dipendenze 800 94 07 89: cos'è e a cosa serve

Dal 24 giugno 2026 è attivo il Numero Verde Nazionale Dipendenze — 800 94 07 89 — un servizio gratuito e anonimo dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), promosso insieme al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato a informazione, ascolto e orientamento su dipendenze da sostanze e comportamentali.

Il progetto comprende anche due piattaforme che le aziende possono integrare nelle proprie politiche di welfare:

  • ZeroSostanze (zerosostanze.iss.it): mappatura costantemente aggiornata dei servizi territoriali dedicati alle dipendenze da sostanze psicoattive.

  • Benessereinrete (benessereinrete.iss.it): dedicata alle dipendenze da internet e nuove tecnologie, con linea diretta 800 940 717.

Per un HR manager, questi strumenti non sono solo informazione pubblica: sono una risorsa concreta da indicare ai dipendenti nell'ambito di una strategia di Total Worker Health, prima ancora che un problema diventi un caso disciplinare.


Dal Controllo Periodico al "Ragionevole Motivo": la Riforma della Legge 198/2025

La Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025) ha inserito nell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 la lettera e-quater, che consente al Medico Competente di effettuare una visita medica immediata — prima o durante il turno di lavoro — quando sussiste un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Fino al 2025 gli accertamenti su alcol e droghe erano vincolati a due sole circostanze: i controlli periodici programmati o le verifiche successive a un infortunio. Con la riforma, la sorveglianza sanitaria diventa dinamica:

  • Il "ragionevole motivo" deve basarsi su elementi oggettivi e documentati (difficoltà di coordinazione, linguaggio confuso, errori gravi e ripetuti), mai su un'impressione soggettiva.

  • La richiesta parte dal datore di lavoro o dai preposti, ma solo il Medico Competente può eseguire l'accertamento.

  • La legge vieta espressamente i controlli arbitrari o generalizzati.


Sicurezza sul lavoro e dipendenze nel 2026: manca una definizione operativa

Un nodo ancora aperto è la definizione operativa uniforme del "ragionevole motivo": entro il 31 dicembre 2026 è atteso un Accordo Stato-Regioni che uniformerà su tutto il territorio nazionale le condizioni e le modalità di accertamento di alcol-dipendenza e tossicodipendenza, superando le attuali discrepanze regionali. Se l'accordo non venisse raggiunto, dal 1° marzo 2027 interverrà il Ministero della Salute con proprio decreto attuativo.


Il Medico Competente: da Verifica Periodica a Garante della Sicurezza in Tempo Reale

Con questa riforma, il Medico Competente diventa il punto di riferimento centrale per l'attuazione di strategie di Total Worker Health in azienda, superando il modello di controllo esclusivamente periodico. È l'unico soggetto legittimato a eseguire l'accertamento — non un infermiere, non un medico del lavoro esterno al protocollo aziendale — e deve farlo nel rispetto di privacy e segreto professionale. La figura si sta evolvendo anche su un altro fronte: diventa promotrice attiva degli screening oncologici offerti dal SSN, ampliando il perimetro della prevenzione sanitaria in azienda oltre la sola sorveglianza da rischio specifico.


Quali Lavoratori Sono Coinvolti? Le Mansioni ad Elevato Rischio

La nuova visita per ragionevole motivo non riguarda tutti i lavoratori, ma solo chi è impiegato in attività ad elevato rischio infortunistico ai sensi della Legge 125/2001 (alcol) e del D.P.R. 309/1990 (stupefacenti). Tra le categorie più coinvolte:

  1. Settore trasporti: autisti professionali (patenti C, D, E), macchinisti ferroviari, piloti.

  2. Lavori pericolosi: operatori di gru, addetti a lavori in quota (oltre i due metri), conduttori di macchine movimento terra.

  3. Sanità: personale che gestisce procedure invasive o farmaci critici.

  4. Sicurezza: personale con porto d'armi, vigili del fuoco.


Importante: l'elenco non è tassativo. L'individuazione corretta delle mansioni a rischio va effettuata all'interno della valutazione dei rischi aziendale, non decisa in modo discrezionale dal datore di lavoro.


Sanzioni: Cosa Rischia l'Azienda che Non si Adegua

Un adeguamento solo formale espone l'azienda a conseguenze concrete:

  • Mancato allontanamento del lavoratore positivo dalla mansione a rischio: secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il datore di lavoro rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e un'ammenda superiore a 25.000 euro.

  • Mancata nomina del Medico Competente, dove obbligatoria (art. 55 D.Lgs. 81/08): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro.

  • DVR assente o che non integra il rischio da sostanze psicoattive (art. 55 D.Lgs. 81/08): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda indicativamente tra 2.500 e 6.400 euro, con variazioni a seconda della gravità della violazione.

  • Per alcune categorie specifiche (autotrasporto merci pericolose, personale ferroviario), il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al test può configurare reato penale, oltre a giustificare provvedimenti disciplinari fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.

Nota: gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazione periodica ISTAT.


La Tutela del Lavoratore in Percorso di Recupero: la Sentenza Cassazione n. 2375/2026

Con la sentenza n. 2375 del 4 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento di un lavoratore risultato positivo a un test antidroga è illegittimo se, prima della conclusione del procedimento disciplinare, manifesta — anche solo verbalmente — la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione.

La tutela si fonda sugli artt. 124 e 125 del D.P.R. 309/1990:

  • Il lavoratore assunto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario al trattamento riabilitativo, fino a un massimo di tre anni, con sospensione equiparata ad aspettativa non retribuita.

  • Il datore di lavoro è obbligato ad allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio, ma non a licenziarlo, favorendone il reinserimento in mansioni compatibili se disponibili.

  • La tutela non è automatica: se il lavoratore abbandona volontariamente il percorso terapeutico senza riprendere servizio, il presupposto della conservazione del posto viene meno e il licenziamento può tornare legittimo.


Integrare il Rischio "Dipendenze Patologiche" nel DVR

Includere il rischio da sostanze psicoattive e da dipendenze comportamentali nel Documento di Valutazione dei Rischi non è più solo una buona prassi, ma un tassello coerente con il quadro normativo aggiornato. In concreto significa:

  • Coinvolgere Medico Competente e RSPP nella mappatura delle mansioni a rischio.

  • Formalizzare per iscritto ai lavoratori il divieto di assumere sostanze prima o durante il turno, con relative conseguenze.

  • Definire una procedura interna scritta per la gestione del "ragionevole motivo" (chi segnala, come si documenta, chi interviene).

  • Prevedere il collegamento con i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) per i percorsi di recupero.


In Sintesi

  • Dal 24 giugno 2026 è attivo il Numero Verde Nazionale Dipendenze ISS (800 94 07 89), affiancato dalle piattaforme ZeroSostanze e Benessereinrete per la gestione dlela Sicurezza sul lavoro e dipendenze nel 2026.

  • La Legge 198/2025 introduce la visita medica per "ragionevole motivo": il Medico Competente può intervenire prima o durante il turno, solo per mansioni ad elevato rischio e su base oggettiva e documentata.

  • Le sanzioni per le aziende inadempienti vanno dall'ammenda pecuniaria fino all'arresto, a seconda della violazione.

  • La Cassazione (sent. 2375/2026) tutela il lavoratore che intraprende un percorso di recupero: niente licenziamento automatico, conservazione del posto fino a 3 anni.

  • Il rischio "dipendenze patologiche" va integrato nel DVR con procedure interne chiare, non gestito in modo estemporaneo.



Se la tua azienda opera in un settore con mansioni ad elevato rischio infortunistico e/o rischio verso terzi, verificare che DVR, protocollo sanitario e procedure interne siano allineati alla normativa vigente non è più rimandabile. 


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FAQ

Cos'è il Numero Verde Nazionale Dipendenze e chi può chiamarlo? È un servizio gratuito e anonimo dell'ISS (800 94 07 89), attivo dal 24 giugno 2026, rivolto a cittadini, famiglie e operatori per informazione e orientamento su dipendenze da sostanze e comportamentali.


Cosa si intende per "ragionevole motivo" nella sorveglianza sanitaria? È la presenza di segnali oggettivi e documentabili — non una semplice impressione — che fanno ritenere che un lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti durante il turno.


Quali lavoratori possono essere sottoposti alla nuova visita per ragionevole motivo? Solo chi è impiegato in mansioni ad elevato rischio infortunistico secondo la Legge 125/2001 e il D.P.R. 309/1990: trasporti, lavori in quota, sanità critica, sicurezza armata, tra gli altri.


Cosa succede se un lavoratore rifiuta di sottoporsi al test? Il rifiuto può comportare l'immediata dichiarazione di non idoneità alla mansione, la sospensione cautelativa e l'avvio di un procedimento disciplinare, oltre a possibili conseguenze penali per alcune categorie specifiche.


Un dipendente positivo al test può essere licenziato? Non automaticamente. Se manifesta la volontà di intraprendere un percorso di recupero prima della conclusione del procedimento disciplinare, ha diritto alla conservazione del posto fino a tre anni (Cassazione 2375/2026).


Quali sanzioni rischia l'azienda che non si adegua alla normativa? Si va dall'ammenda pecuniaria (da circa 1.600 a oltre 25.000 euro a seconda della violazione) fino all'arresto, in caso di mancata rimozione dalla mansione di un lavoratore positivo o di DVR carente.


Entro quando sarà definito un quadro unico nazionale per gli accertamenti? Entro il 31 dicembre 2026 è atteso l'Accordo Stato-Regioni; in mancanza, dal 1° marzo 2027 interverrà il Ministero della Salute con decreto attuativo.


Fonti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41, comma 2, lett. e-quater (come modificato da D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025)

  • Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione D.L. 31 ottobre 2025, n. 159), G.U. 30/12/2025

  • Legge 30 marzo 2001, n. 125, art. 15

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 124-125

  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 4 febbraio 2026, n. 2375

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1/2026 del 23 febbraio 2026

  • Istituto Superiore di Sanità (ISS) — Centro Nazionale Dipendenze e Doping, pagina istituzionale Numero Verde Dipendenze

  • Piattaforme ZeroSostanze (zerosostanze.iss.it) e Benessereinrete (benessereinrete.iss.it)

  • D.Lgs. 81/2008, art. 55 (regime sanzionatorio)

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