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Visite Mediche del Lavoro 2026: cosa prevede l’Art. 41 D.Lgs. 81/08

Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
Pietro Ponzoni
17 ago
Tempo di lettura: 9 min

Quando deve essere visitato un lavoratore, quali visite prevede davvero l’art. 41 e cosa cambia dopo un’assenza superiore a 60 giorni? Nel 2026 la risposta non può basarsi su automatismi: la sorveglianza sanitaria deve essere collegata ai rischi e alla mansione specifica, secondo il testo vigente del D.Lgs. 81/08.

L’art. 41 disciplina le tipologie delle visite mediche del lavoro, i criteri della periodicità, gli accertamenti sanitari, il giudizio di idoneità e il ricorso. Le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 e dalla Legge 198/2025 hanno inoltre cambiato alcuni passaggi operativi che datore di lavoro, HR, RSPP e Medico Competente devono conoscere.

Questa guida affronta il tema con un taglio operativo. Per il quadro generale delle modifiche 2026 alla sorveglianza sanitaria puoi leggere anche La Nuova Sorveglianza Sanitaria dopo la Legge 198/2025.


Banner sulle visite mediche del lavoro 2026 ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08: illustrazione di Medico Competente e lavoratore con cartella sanitaria, DVR, giudizio di idoneità e icone per visita preventiva, periodica e rientro dopo oltre 60 giorni; presente il logo originale Pietro Ponzoni Medico del Lavoro.
Visite mediche del lavoro 2026: art. 41, visita preventiva e periodica, rientro dopo 60 giorni, giudizio di idoneità e obblighi operativi per l’azienda.

Cosa prevede l’Art. 41 sulla sorveglianza sanitaria nel 2026?

L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 stabilisce quando e come il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria e quali giudizi può esprimere sulla mansione specifica. La norma oggi vigente comprende visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, alla cessazione nei casi previsti, per il rientro dopo assenze prolungate quando ritenute necessarie e, dal 2025-2026, una specifica visita collegata al “ragionevole motivo” per determinate attività ad alto rischio infortunistico.


INAIL definisce la sorveglianza sanitaria come la principale attività del Medico Competente, diretta alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il Medico Competente collabora inoltre con le altre figure della prevenzione alla valutazione dei rischi.


Quali visite mediche del lavoro sono previste dall’Art. 41?

Nel 2026 l’art. 41 individua sette principali situazioni di visita o valutazione sanitaria nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Non tutte si applicano indistintamente a ogni lavoratore: presupposti e contenuti dipendono dalla normativa applicabile e dai rischi della mansione.

  1. Visita preventiva, anche in fase preassuntiva: verifica l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valuta l’idoneità alla mansione specifica.

  2. Visita periodica: controlla lo stato di salute e conferma nel tempo l’idoneità alla mansione specifica.

  3. Visita su richiesta del lavoratore: viene effettuata quando il Medico Competente ritiene la richiesta correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute suscettibili di peggioramento per l’attività lavorativa.

  4. Visita in occasione del cambio della mansione: verifica l’idoneità rispetto alla nuova mansione specifica.

  5. Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: è prevista nei casi indicati dalla normativa.

  6. Valutazione al rientro dopo oltre 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute: la visita è effettuata solo se il Medico Competente la ritiene necessaria; se non la ritiene necessaria, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

  7. Visita per ragionevole motivo: prima o durante il turno, nei presupposti e per le attività ad alto rischio infortunistico individuate dalla normativa su alcol e sostanze.


Visita preventiva e preassuntiva: cosa cambia nel 2026?

La visita preventiva può essere effettuata anche in fase preassuntiva. La Legge 203/2024 ha ricondotto espressamente la visita preassuntiva all’interno della visita preventiva, eliminando il precedente riferimento separato e-bis.

La finalità resta strettamente occupazionale: verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro previsto e valutare l’idoneità alla mansione specifica. Non è quindi un check-up generico né una selezione sanitaria del candidato.

In sede di visita preventiva, se il Medico Competente prescrive esami clinici, biologici o indagini diagnostiche, deve tenere conto degli esami dello stesso tipo già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso, per evitare ripetizioni quando ciò è compatibile con le finalità della visita.



Visita periodica: ogni quanto va effettuata?

Se una norma non stabilisce una periodicità diversa, la visita periodica è normalmente annuale, ma il Medico Competente può fissare una periodicità differente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza può inoltre disporre contenuti e periodicità diversi con provvedimento motivato.

Questo significa che “una visita ogni anno per tutti” non è una regola organizzativa universale. La periodicità deve essere coerente con il rischio, il protocollo sanitario e le eventuali disposizioni specifiche applicabili alla singola esposizione.



Rientro dopo oltre 60 giorni di assenza: la visita è sempre obbligatoria?

No. Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, la visita prima della ripresa è effettuata solo se il Medico Competente la ritiene necessaria per verificare l’idoneità alla mansione specifica.

Punto chiave 2026: il superamento dei 60 giorni non determina più, da solo, un automatismo di visita. Se il Medico Competente non ritiene necessario procedere alla visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per l’azienda la conseguenza pratica è importante: HR non dovrebbe decidere autonomamente che la visita sia “necessaria” o “non necessaria”. Occorre attivare in tempo il Medico Competente, fornendogli le informazioni utili sulla mansione e sul rientro, affinché possa assumere la decisione di propria competenza.



Visita per “ragionevole motivo”: cosa prevede l’Art. 41 e-quater?

L’art. 41, comma 2, lettera e-quater, consente una visita prima o durante il turno quando sussiste un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma solo nel perimetro delle attività ad alto rischio infortunistico richiamate dalla legge.

Non si tratta quindi di un potere generalizzato di sottoporre qualunque lavoratore a test estemporanei. La norma richiama espressamente le attività individuate ai sensi dell’art. 15 della Legge 125/2001 e dell’art. 125 del D.P.R. 309/1990 e impone il rispetto della disciplina vigente sui controlli.

Alla data di verifica di questo articolo, 16 agosto 2026, l’art. 41 prevede inoltre che entro il 31 dicembre 2026 siano riviste in Conferenza Stato-Regioni le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza.




Protocollo sanitario ed esami: chi decide cosa fare?

Gli accertamenti sanitari devono essere mirati ai rischi professionali e sono definiti dal Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. L’art. 41 precisa che le visite sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.

Il protocollo sanitario non dovrebbe quindi essere una “lista standard” uguale per tutta l’azienda. Deve derivare dalla valutazione dei rischi e dalle mansioni effettive: gruppi di lavoratori diversi possono richiedere accertamenti e periodicità differenti.

INAIL sottolinea il collegamento tra attività del Medico Competente, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi. La promozione della salute aziendale, invece, rientra tra i programmi volontari cui il Medico Competente può collaborare: è una buona pratica, non va confusa con gli accertamenti obbligatori dell’art. 41.


Giudizio di idoneità alla mansione: quali sono i possibili esiti?

Al termine degli accertamenti il Medico Competente esprime un giudizio riferito alla mansione specifica, scegliendo tra quattro esiti previsti dall’art. 41.

  • Idoneità.

  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.

  • Inidoneità temporanea: devono essere indicati i limiti temporali di validità.

  • Inidoneità permanente.


Il giudizio deve essere formulato per iscritto e una copia viene consegnata sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Gli esiti sanitari degli accertamenti, invece, confluiscono nella cartella sanitaria e di rischio: l’organizzazione aziendale deve gestire il giudizio e le sue conseguenze operative senza trasformarlo in un accesso ai dati clinici del lavoratore.


Per un approfondimento sui casi complessi puoi consultare anche Valutazione dell’Idoneità Psichica dei Lavoratori nella Medicina del Lavoro.



Si può fare ricorso contro il giudizio del Medico Competente?

Sì. Contro i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L’ASL, dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio.



Il ruolo del Medico Competente nella sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente collega valutazione dei rischi, protocollo sanitario, visite e giudizio di idoneità, mantenendo autonomia professionale sulle decisioni sanitarie.

  • collabora alla valutazione dei rischi insieme alle altre figure della prevenzione;

  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi e delle mansioni;

  • valuta quali accertamenti clinici e diagnostici siano necessari;

  • considera, nella visita preventiva, gli esami già disponibili quando utilizzabili per evitare ripetizioni non necessarie;

  • esprime e comunica il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

  • gestisce la cartella sanitaria e di rischio secondo gli obblighi previsti;

  • trasmette telematicamente i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio secondo l’art. 40 e l’Allegato 3B.



Cosa deve fare l’azienda: obblighi normativi e buone pratiche

L’azienda deve garantire che la sorveglianza sanitaria sia effettivamente collegata ai rischi, alle scadenze e alla mansione specifica, senza sostituirsi alle valutazioni sanitarie del Medico Competente.

Obblighi normativi

  • Nominare il Medico Competente nei casi previsti e quando richiesto dalla valutazione dei rischi, secondo l’art. 18.

  • Inviare i lavoratori alle visite entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria.

  • Fornire al Medico Competente informazioni sulla natura dei rischi, sull’organizzazione del lavoro, sui processi e sulle misure preventive.

  • Vigilare sull’idoneità: i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non devono essere adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

  • Sostenere i costi degli accertamenti previsti dall’art. 41.



Buone pratiche preventive e organizzative

  • mantenere una mappa aggiornata di mansioni, rischi e lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;

  • allineare tempestivamente HR, RSPP e Medico Competente quando cambiano mansione, esposizioni o organizzazione del lavoro;

  • segnalare con anticipo i rientri dopo assenze superiori a 60 giorni, lasciando al Medico Competente la decisione sulla necessità della visita;

  • definire una procedura aziendale prudente per i casi di ragionevole motivo nelle sole attività cui la norma si applica, evitando iniziative sanitarie autonome del datore di lavoro;

  • tracciare l’avvenuta gestione di prescrizioni e limitazioni senza registrare o diffondere informazioni cliniche non necessarie.

Obbligo e buona pratica non sono la stessa cosa: la norma stabilisce chi deve fare cosa; una buona organizzazione serve a rendere quell’obbligo realmente applicabile, tempestivo e verificabile.

In Sintesi

Nel 2026 l’art. 41 richiede una gestione della sorveglianza sanitaria più precisa e meno automatica.

  • la visita preventiva può essere effettuata anche in fase preassuntiva;

  • la visita periodica è normalmente annuale solo se non è prevista una periodicità diversa e può essere rimodulata in funzione del rischio;

  • la visita su richiesta del lavoratore è subordinata alla valutazione del Medico Competente sulla relazione con i rischi o con condizioni suscettibili di peggioramento;

  • dopo oltre 60 giorni di assenza per motivi di salute la visita non è automatica: decide il Medico Competente, che deve comunque esprimere il giudizio di idoneità;

  • la visita per ragionevole motivo riguarda un perimetro normativo specifico di attività ad alto rischio e non tutti i lavoratori indistintamente;

  • gli accertamenti sono mirati al rischio e a carico del datore di lavoro;

  • il giudizio è sempre riferito alla mansione specifica e può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente;

  • il ricorso contro il giudizio va presentato entro 30 giorni all’ASL territorialmente competente.


FAQ – Visite mediche del lavoro e Art. 41


La visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione?

Sì. L’art. 41 prevede oggi la visita preventiva anche in fase preassuntiva, con finalità di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.


La visita periodica deve essere sempre annuale?

No. In assenza di una periodicità stabilita da altre norme, la periodicità è normalmente annuale, ma il Medico Competente può definirne una diversa in funzione della valutazione del rischio.


Dopo 60 giorni di malattia la visita di rientro è sempre obbligatoria?

No. Dopo oltre 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute, la visita è effettuata se il Medico Competente la ritiene necessaria. Se non procede alla visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.


Il lavoratore può chiedere una visita al Medico Competente?

Sì, quando la richiesta è ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali oppure a condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa.


Chi paga le visite e gli esami della sorveglianza sanitaria?

Il datore di lavoro. L’art. 41 stabilisce che le visite siano effettuate a sua cura e spese e comprendano gli accertamenti mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.


Quali giudizi di idoneità può esprimere il Medico Competente?

Idoneità; idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.


Quanto tempo c’è per ricorrere contro il giudizio di idoneità?

Il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all’ASL territorialmente competente.


Fonti

Normativa

Fonti istituzionali


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Una sorveglianza sanitaria efficace parte dalla corretta lettura del DVR e arriva a un protocollo coerente con mansioni, rischi e organizzazione del lavoro. Per una valutazione specifica della tua azienda e per impostare correttamente visite, scadenze e gestione dei giudizi di idoneità, puoi contattarmi.

Pietro Ponzoni - Medico del Lavoro e Medico Competente a Verona.



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