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Testo Unico Sicurezza 2026: novità del D.Lgs. 81/08 articolo per articolo

Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
Pietro Ponzoni
11 minuti fa
Tempo di lettura: 10 min

Quali modifiche del 2026 cambiano davvero gli obblighi aziendali?

L’edizione di ottobre del Testo Unico Sicurezza non contiene una riforma unica: coordina modifiche legislative, atti applicativi e documenti tecnici di natura diversa.

Per datore di lavoro, RSPP e HR il punto decisivo è capire quali novità sono cogenti, da quale data e su quale processo aziendale incidono.

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Testo Unico Sicurezza 2026: modifiche normative e indicazioni operative per aziende, HR e RSPP.

La revisione ottobre 2026 va letta distinguendo tre livelli: modifiche normative, che cambiano il quadro giuridico; prassi e interpelli, che orientano l’applicazione; e aggiornamenti editoriali o tecnici, che ampliano la raccolta ma non creano automaticamente nuovi obblighi.

Fonte principale: INL – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, edizione ottobre 2026. Verifica editoriale: 6 ottobre 2026.


Testo Unico Sicurezza ottobre 2026: quali sono le vere novità normative?

Le novità che incidono direttamente sul D.Lgs. 81/08 nel 2026 derivano soprattutto dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 e, per la patente a crediti, dagli effetti applicativi delle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025.

Fonte

Norma interessata

Effetto tecnico

L. 34/2026, art. 10

Art. 30 e art. 37

Modelli semplificati per microimprese/PMI; formazione e addestramento durante CIG; nuova disciplina dell’addestramento e registro.

L. 34/2026, art. 11

Art. 3, comma 7-bis e art. 55

Informativa scritta almeno annuale per lavoro agile, da consegnare al lavoratore e al RLS; sanzione collegata.

L. 34/2026, art. 12

Allegato VII

Verifica triennale per specifiche piattaforme di lavoro utilizzate nelle operazioni in frutteto.

D.L. 159/2025 - L. 198/2025, operativo dal 1° gennaio 2026

Art. 27 e Allegato I-bis

Nuovo meccanismo di decurtazione della patente a crediti per lavoro irregolare, chiarito dall’INL nel 2026.

D.M. 22 settembre 2026

D.M. 1 settembre 2021, art. 6-bis

Regime transitorio per determinati manutentori antincendio con istanza presentata entro il 25 settembre 2026, non oltre il 31 marzo 2027.

L. 9/2026

Sicurezza attività subacquee

Nuova disciplina settoriale, da applicare solo alle attività interessate e tenendo conto delle disposizioni con efficacia differita.


Il punto tecnico più importante è non confondere la data dell’edizione coordinata con la data di entrata in vigore delle singole norme: ogni obbligo va ricondotto al proprio atto e alla propria decorrenza.

Art. 37 D.Lgs. 81/08: cosa cambia per formazione e addestramento nel 2026?

La Legge 34/2026 modifica due punti distinti dell’art. 37: introduce i periodi di cassa integrazione tra le occasioni in cui devono avvenire formazione e, ove previsto, addestramento specifico; inoltre riscrive il comma 5 sull’addestramento.

La nuova lettera b-bis del comma 4 richiama i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario. Per HR e RSPP significa che l’evento CIG deve entrare nel sistema di gestione della formazione, non rimanere separato dal piano prevenzionistico.


Addestramento: prova pratica, simulazione e registro

Il nuovo comma 5 conferma che l’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e lo descrive in termini operativi: prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i DPI, oltre all’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza.

  • Le simulazioni in ambiente reale o virtuale sono ammesse come tecnologia di addestramento; non trasformano l’addestramento in una lezione teorica a distanza.

  • Gli interventi di addestramento devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

  • Il registro previsto dal comma 5 riguarda l’addestramento: non va confuso con un generico registro di tutta la formazione aziendale.


Obbligo normativo: adeguare la procedura di addestramento e garantire la registrazione degli interventi. Buona pratica: nel registro indicare almeno attività, data, persona esperta, lavoratori coinvolti e prova/esercitazione svolta, così da rendere verificabile il percorso.


Fonte: Gazzetta Ufficiale – Legge 34/2026, art. 10; Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni e FAQ sulla formazione.


Art. 3, comma 7-bis: il nuovo obbligo per il lavoro agile

Per il lavoro svolto in modalità agile in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il nuovo art. 3, comma 7-bis introduce un obbligo informativo scritto con periodicità almeno annuale.

  • Destinatari: lavoratore e RLS.

  • Contenuto: rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, con particolare riferimento ai videoterminali.

  • Periodicità: almeno annuale, non solo al momento dell’avvio dello smart working.

  • Cooperazione del lavoratore: il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

La violazione dell’obbligo è collegata all’art. 55, comma 5, lettera c). La nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 indica, per il datore di lavoro e il dirigente, arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.


Sul piano organizzativo conviene gestire l’informativa come documento versionato: data di emissione, destinatari, evidenza di consegna, revisione annuale e aggiornamento anticipato se cambiano modalità di lavoro o rischi. La nuova previsione non significa però che ogni azienda debba aggiornare automaticamente il DVR solo perché è uscita l’edizione ottobre 2026: l’aggiornamento del DVR va ricondotto ai presupposti normativi e ai cambiamenti effettivi della valutazione.


Fonte: Gazzetta Ufficiale – Legge 34/2026, art. 11; INL – nota n. 780/2026.


Art. 30: cosa cambia davvero per i modelli organizzativi delle PMI?

Il nuovo comma 5-ter dell’art. 30 non impone alle PMI di adottare immediatamente un nuovo modello: attribuisce all’INAIL il compito di elaborare modelli semplificati per microimprese e piccole e medie imprese e di supportarne l’adozione.

La legge assegna all’INAIL 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione per l’elaborazione, d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative, prevedendo parametri per la declinazione a livello aziendale. È quindi scorretto presentare la norma come un nuovo adempimento documentale già uguale per tutte le PMI.

Nel testo coordinato va inoltre distinto il comma 5-quater, relativo alla consultazione gratuita di norme tecniche UNI tramite convenzioni tra Ministero del Lavoro, INAIL e UNI. Nel 2026 la convenzione triennale è stata sottoscritta e la piattaforma di consultazione è stata resa disponibile. La consultabilità di una norma tecnica non equivale, di per sé, a renderla obbligatoria in ogni contesto: occorre verificare il richiamo legislativo, contrattuale o tecnico pertinente.



Allegato VII: quali piattaforme passano alla verifica triennale?

La modifica riguarda una voce specifica: “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”, per le quali l’Allegato VII prevede verifica triennale.

La conseguenza tecnica è importante: non tutte le PLE diventano triennali. Prima di modificare lo scadenzario delle verifiche bisogna identificare la tipologia di attrezzatura e la voce applicabile nell’Allegato VII. La verifica periodica resta distinta dai controlli d’uso e dalla manutenzione previsti per l’attrezzatura.


Fonte: Gazzetta Ufficiale – Legge 34/2026, art. 12.


Patente a crediti: quali decurtazioni sono operative dal 1° gennaio 2026?

Per il lavoro irregolare nei cantieri, dal 1° gennaio 2026 cambia il meccanismo di decurtazione previsto dall’art. 27 e dall’Allegato I-bis; la nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026 ne ha precisato l’applicazione.

  • Punto 21 dell’Allegato I-bis: 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

  • Punto 24: può aggiungersi 1 ulteriore credito per ciascun lavoratore quando ricorrono le specifiche aggravanti previste.

  • Per le fattispecie dei punti 21 e 24 la decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento, senza attendere il diverso meccanismo previsto per le altre violazioni.



L’INL ha inoltre chiarito che, per la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”, non opera il limite generale del doppio della violazione più grave previsto dall’art. 27, comma 6: il numero dei lavoratori incide direttamente sul punteggio.

Per le imprese soggette alla patente, questo rende più rilevante il controllo preventivo della posizione propria e degli operatori coinvolti nel cantiere. Le linee guida del 24 giugno 2026 precisano inoltre il percorso delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti: il recupero non coincide con un automatico riaccredito dopo la frequenza di un corso.



Manutentori antincendio: cosa cambia dal 25 settembre 2026?

Il D.M. 22 settembre 2026 inserisce nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo art. 6-bis e disciplina una fase transitoria per alcuni manutentori di impianti, attrezzature e sistemi antincendio.

  • Il soggetto deve avere presentato entro il 25 settembre 2026 una regolare istanza per la valutazione dei requisiti richiesti.

  • Può proseguire le attività interessate mentre è pendente la valutazione, nei limiti delle tipologie oggetto dell’istanza.

  • La prosecuzione non può comunque andare oltre il 31 marzo 2027.

Non è una proroga indiscriminata della qualificazione dei manutentori. Per l’azienda la verifica documentale del fornitore resta essenziale: qualifica posseduta oppure evidenza della specifica condizione transitoria applicabile.


Fonte: Gazzetta Ufficiale – D.M. 22 settembre 2026.


Cosa è stato aggiunto nell’edizione ottobre 2026 ma non è una nuova modifica del D.Lgs. 81/08?

L’edizione ottobre 2026 contiene anche materiali importanti che non devono essere presentati come “nuovi obblighi del Testo Unico” per tutte le aziende.

  • D.P.R. 322/1956 e D.P.R. 323/1956: sono norme storiche inserite nella raccolta, rispettivamente per cinematografia/televisione e impianti telefonici; l’inserimento editoriale nel 2026 non ne cambia la data originaria di efficacia.

  • Indicazioni operative sulle atmosfere iperbariche del Coordinamento Tecnico delle Regioni: documento tecnico richiamato dalla raccolta, non una modifica legislativa generale.

  • FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: chiarimenti applicativi sulla formazione, non una nuova legge del 2026.

  • Interpelli 1, 2, 3 e 4 del 2026: risposte interpretative su quesiti specifici; vanno lette nel perimetro della questione affrontata.

  • Nota INL prot. 2010 del 18 settembre 2026: chiarisce che la somma prevista dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994 non è rateizzabile dall’organo di vigilanza; si tratta di prassi sul procedimento contravvenzionale, non di modifica dell’articolato del D.Lgs. 81/08.

  • Legge 26 gennaio 2026, n. 9 sulle attività subacquee: è una vera nuova disciplina, ma settoriale e con alcune decorrenze differite; non va trasformata in un adempimento generalizzato per aziende non interessate.


Per verificare puntualmente cosa è stato inserito nella revisione: changelog dell’edizione ottobre 2026. Per gli interpelli: Ministero del Lavoro – Interpelli salute e sicurezza.


Ruolo del Medico Competente nelle novità 2026

Le novità del 2026 non attribuiscono al Medico Competente un nuovo adempimento autonomo per ogni modifica, ma possono cambiare il contesto in cui svolge la collaborazione alla valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

  • Lavoro agile e videoterminali: il nuovo obbligo informativo è del datore di lavoro; il Medico Competente interviene per gli aspetti sanitari e di sorveglianza quando ricorrono i presupposti previsti dal Titolo VII.

  • Formazione e addestramento: il Medico Competente contribuisce per gli aspetti di competenza sanitaria, ma il registro dell’addestramento non diventa un documento sanitario.

  • DVR e protocollo sanitario: vanno riesaminati quando mutano rischi, organizzazione, esposizioni o altri presupposti pertinenti; non per il semplice fatto che sia stata pubblicata una nuova edizione coordinata del Testo Unico.



Cosa deve fare l’azienda dopo le novità 2026

L’azienda dovrebbe trasformare ogni modifica applicabile in un controllo documentabile, evitando aggiornamenti indiscriminati di procedure non interessate.

  1. Smart working: verificare se l’attività rientra nell’art. 3, comma 7-bis; predisporre o revisionare l’informativa, pianificare la consegna almeno annuale a lavoratore e RLS e conservarne evidenza.

  2. Formazione in CIG: collegare i periodi di sospensione o riduzione dell’orario al piano formativo e verificare quali percorsi/addestramenti devono essere erogati in quella occasione.

  3. Addestramento: distinguere formalmente formazione e addestramento, identificare la persona esperta, definire prove ed esercitazioni e attivare il registro previsto dall’art. 37, comma 5.

  4. Attrezzature: verificare l’inventario e classificare correttamente le piattaforme per frutteto prima di modificare lo scadenzario delle verifiche periodiche.

  5. Patente a crediti: se applicabile, aggiornare i controlli su imprese e lavoratori autonomi in cantiere e considerare il nuovo peso delle violazioni per lavoro irregolare.

  6. Antincendio: verificare la qualifica del manutentore oppure, quando pertinente, la documentazione che dimostra l’accesso al regime transitorio dell’art. 6-bis.

  7. DVR e sistema di prevenzione: documentare la verifica di applicabilità delle novità e aggiornare i documenti solo dove la modifica normativa o organizzativa incide realmente sulla valutazione o sulle misure adottate.


In Sintesi

L’edizione ottobre 2026 è utile soprattutto se viene letta come una mappa delle fonti: non tutto ciò che è stato aggiunto al testo unico equivale a una nuova prescrizione per ogni azienda.
  • La L. 34/2026 modifica direttamente artt. 3, 30, 37 e 55 e l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

  • Il nuovo art. 37 rende più strutturato l’addestramento: prova pratica, simulazione possibile e registro obbligatorio.

  • Lo smart working richiede un’informativa scritta almeno annuale anche al RLS, con specifica sanzione in caso di omissione.

  • La nuova periodicità triennale dell’Allegato VII riguarda solo le piattaforme individuate per operazioni in frutteto, non tutte le PLE.

  • Patente a crediti, manutentori antincendio, interpelli e note INL richiedono una verifica mirata per settore e fattispecie.


Per le aziende la priorità non è “aggiornare tutto”, ma costruire una matrice norma-processo-evidenza e intervenire solo sui punti realmente applicabili. In presenza di dubbi su DVR, sorveglianza sanitaria o organizzazione della prevenzione, il confronto tra datore di lavoro, RSPP e Medico Competente permette di evitare sia omissioni sia adempimenti privi di utilità preventiva.


FAQ sulle novità del Testo Unico Sicurezza 2026

L’edizione ottobre 2026 del Testo Unico è una nuova legge?

No. È una raccolta coordinata del D.Lgs. 81/08 e di atti collegati. Gli obblighi derivano dalle singole norme richiamate e dalle rispettive date di entrata in vigore.


Quali articoli del D.Lgs. 81/08 sono stati modificati dalla Legge 34/2026?

La Legge 34/2026 interviene sugli articoli 3, 30, 37 e 55 e sull’Allegato VII, con effetti su lavoro agile, modelli organizzativi, formazione/addestramento, sanzioni e verifiche di specifiche attrezzature.


Le simulazioni virtuali possono sostituire qualsiasi formazione pratica?

No. La norma ammette tecnologie di simulazione nell’addestramento disciplinato dall’art. 37, comma 5. Non autorizza a trasformare ogni attività pratica prevista dalla normativa in un corso teorico online.


Il registro dell’addestramento può essere digitale?

Sì. Il nuovo comma 5 dell’art. 37 prevede espressamente che gli interventi di addestramento siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato.


L’informativa sullo smart working va consegnata anche al RLS?

Sì. Il nuovo art. 3, comma 7-bis indica sia il lavoratore sia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e richiede una cadenza almeno annuale.


Tutte le PLE hanno ora verifica triennale?

No. La nuova voce dell’Allegato VII è riferita alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.


Il D.M. 22 settembre 2026 proroga la qualifica di tutti i manutentori antincendio?

No. Il regime transitorio riguarda chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 e opera per le tipologie oggetto della domanda; la prosecuzione è ammessa durante la valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.



Se la tua azienda deve verificare l’impatto concreto delle novità 2026 su DVR, formazione, smart working, attrezzature o sorveglianza sanitaria, il passaggio utile è una verifica di applicabilità: norma, processo coinvolto, responsabilità ed evidenza documentale. Per un confronto tecnico sul sistema di prevenzione aziendale puoi contattarmi come Medico del Lavoro e Medico Competente a Verona.


Fonti

Normativa

Fonti istituzionali

Approfondimento tecnico sull’edizione


Pietro Ponzoni - Medico del Lavoro e Medico Competente a Verona

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