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Valutazione dei rischi nel terziario avanzato: DVR e sorveglianza sanitaria 2026 | Parte 2

Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
Pietro Ponzoni
11 minuti fa
Tempo di lettura: 8 min

Un DVR che cita soltanto monitor, sedia e illuminazione descrive davvero il lavoro di oggi? La valutazione dei rischi nel terziario avanzato deve comprendere anche carichi cognitivi, strumenti digitali, organizzazione, lavoro da remoto e possibilità di recupero, collegando i rischi alle misure aziendali e alla sorveglianza sanitaria quando prevista.


Banner orizzontale 16:9 in blu, azzurro, bianco e turchese: Medico Competente uomo e professionista HR esaminano una checklist su tablet in un ufficio moderno. Icone di DVR, postazione ergonomica, scudo sanitario e notifiche disattivate illustrano valutazione, tutela della salute e disconnessione. Titolo Terziario avanzato, Parte 2: dalla valutazione alla prevenzione, Documento SIML 2026, CTA Leggi l’articolo e logo originale Ponzoni Pietro Medico del Lavoro.
Dal documento SIML 2026 alle misure aziendali: DVR, sorveglianza sanitaria e prevenzione nel terziario avanzato.

Revisione editoriale e controllo dei riferimenti: 23 ottobre 2026.


La Parte 1 sui rischi del lavoro digitale ha spiegato perché ergonomia fisica, cognitiva e organizzativa vanno considerate insieme. Questa seconda parte propone un percorso pratico per datore di lavoro, HR, RSPP e Medico Competente, basato sul Documento di Orientamento Professionale SIML 2026.


L’obiettivo è rendere coerenti DVR, organizzazione reale del lavoro e interventi di prevenzione. Le raccomandazioni SIML orientano il percorso; gli obblighi derivano dalle norme applicabili e non dal documento professionale in quanto tale.


Fonte principale: SIML – Il terziario avanzato, DOP 2026, capitoli 4, 5 e 6.


Valutazione dei rischi nel terziario avanzato: da dove iniziare?


La valutazione deve partire dai compiti effettivi, dai contesti di lavoro e dalle esposizioni, combinando informazioni organizzative, osservazione delle postazioni e contributo dei lavoratori. La sola categoria professionale “impiegati” può essere troppo generica.


La SIML raccomanda di identificare gruppi omogenei di lavoratori, cioè gruppi con condizioni di lavoro sufficientemente simili da consentire una valutazione rappresentativa. Non basta avere lo stesso contratto o lavorare nello stesso ufficio.


Vanno considerate, per esempio:


  • attività prevalenti e responsabilità reali;

  • lavoro in sede, da remoto o ibrido;

  • autonomia, supervisione e modalità di coordinamento;

  • ritmi, scadenze e intensità delle interazioni digitali;

  • strumenti utilizzati e supporto disponibile.


Uno sviluppatore impegnato in compiti complessi e un addetto all’assistenza con richieste continue possono avere la stessa postazione, ma differenti richieste cognitive e organizzative. La suddivisione deve aiutare a individuare interventi pertinenti, evitando gruppi troppo piccoli che rendano anche riconoscibili le persone.


Fonte: SIML – Metodologia e gruppi omogenei, pp. 75–78.


Cosa deve contenere il DVR sul lavoro digitale?


Il DVR deve documentare rischi, criteri di valutazione, misure attuate e programma di miglioramento, con responsabilità operative riconoscibili. Nel terziario avanzato deve rappresentare anche i fattori cognitivi e organizzativi rilevanti.


Gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 costituiscono la cornice generale. Per i videoterminali, il Titolo VII richiede di considerare vista e occhi, postura e affaticamento fisico o mentale, oltre alle condizioni ergonomiche e ambientali.


La SIML propone di integrare osservazioni, checklist, interviste, segnalazioni e dati pertinenti. Gli indicatori possono riguardare riunioni, richieste fuori orario, ostacoli tecnici, carichi e possibilità di interrompere il lavoro. Nessun numero isolato di e-mail o videocall misura automaticamente il rischio.


La lettura degli indicatori va contestualizzata; l’uso di dati digitali richiede una verifica preventiva di finalità, proporzionalità e regole applicabili. Il richiamo a strumenti tecnologici nel documento non equivale a un’autorizzazione generale al monitoraggio individuale.


Per il collegamento tra responsabilità e documento aziendale: Valutazione dei rischi e ruolo del Medico Competente.


Fonti: D.Lgs. 81/08, artt. 28, 29 e 174; SIML, pp. 75–84.


Tecnostress e lavoro da remoto: quali strumenti usare?


La valutazione dello stress lavoro-correlato può essere approfondita con strumenti coerenti con le caratteristiche del lavoro digitale, inseriti in un percorso metodologico completo. Somministrare un questionario, da solo, non conclude la valutazione.


Il documento SIML richiama il modulo integrativo INAIL 2025 dedicato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica. L’integrazione aiuta a esaminare dotazioni, formazione, coordinamento, disconnessione e interferenze tra lavoro e vita privata.


L’azienda deve mantenere il collegamento tra raccolta dei dati, interpretazione, individuazione delle criticità e verifica degli interventi. Quando occorre approfondire, è utile il contributo di professionisti con competenze in psicologia del lavoro e metodologia della valutazione.


Le scale di tecnostress descrivono dimensioni del problema; gli strumenti di screening clinico aiutano il professionista sanitario a decidere se approfondire. Non sono strumenti intercambiabili e non vanno usati per diagnosticare autonomamente i lavoratori o classificare la loro produttività.


Fonte: SIML – Metodologie e strumenti per il technostress, pp. 78–80 e 111–113. Fonte istituzionale: INAIL – Rischio stress lavoro-correlato e moduli integrativi.


Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il videoterminale?


La sorveglianza sanitaria prevista dal Titolo VII riguarda il lavoratore che utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’art. 175. È quindi necessario ricostruire l’esposizione effettiva, non basarsi soltanto sul titolo della mansione.


L’art. 176 orienta gli accertamenti ai rischi per vista e occhi e per apparato muscoloscheletrico. Salvi i casi particolari con frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, le visite di controllo sono:


  • biennali per chi ha compiuto 50 anni o è idoneo con prescrizioni o limitazioni;

  • quinquennali negli altri casi.


Il protocollo sanitario è definito dal Medico Competente in relazione ai rischi e alle condizioni individuali. Altri rischi possono richiedere accertamenti o periodicità differenti: la regola VDT non esaurisce il protocollo complessivo.


Per i lavoratori a cui si applica l’art. 175, l’interruzione può avvenire con una pausa o un cambiamento di attività. In assenza di una disposizione contrattuale sulle modalità, è prevista una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le micro-pause consigliate non sostituiscono il regime previsto dalla norma.



Lo stress lavoro-correlato impone automaticamente visite periodiche?


No: il documento SIML precisa che non esiste una previsione esplicita di sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sola esposizione a stress lavoro-correlato. L’obbligo di valutare e gestire il rischio resta distinto dalla visita medica.


Il Medico Competente può rilevare criticità durante le visite previste per altri rischi. La visita su richiesta del lavoratore segue le condizioni dell’art. 41: occorre che il Medico Competente la ritenga correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute suscettibili di peggioramento per l’attività svolta.


Se necessario, l’inquadramento clinico si avvale del confronto con specialisti e di strumenti appropriati. Le segnalazioni possono orientare una revisione della valutazione e dell’organizzazione senza attribuire automaticamente all’azienda ogni disturbo rilevato.


La visita può intercettare un problema; la prevenzione primaria deve intervenire anche sulle condizioni di lavoro che lo alimentano.

Sintesi operativa coerente con il documento SIML, non citazione testuale.



Qual è il ruolo del Medico Competente nella prevenzione?


Il Medico Competente integra competenze cliniche, conoscenza delle esposizioni e lettura dei dati collettivi per orientare misure preventive pertinenti. La SIML ne valorizza la funzione consulenziale e la collaborazione multidisciplinare.


Nel terziario avanzato questo significa contribuire a:


  • collegare sintomi e condizioni di lavoro, senza diagnosi automatiche;

  • proporre interventi su postazioni, compiti e recupero;

  • definire accertamenti proporzionati ai rischi;

  • restituire risultati anonimi collettivi e indicazioni preventive;

  • sostenere inclusione, adattamenti individuali e promozione della salute.


HR coordina le azioni organizzative, mentre diagnosi e documentazione clinica restano riservate. I risultati collettivi devono evitare la riconoscibilità dei singoli, soprattutto nei piccoli gruppi.


Per approfondire gli strumenti di valutazione dello stress nei contesti digitali: Metodologia INAIL 2025 per lavoro da remoto e innovazione tecnologica.


Fonte: SIML – Analisi epidemiologica e ruolo strategico del Medico Competente, pp. 113–114 e 122–123.


Cosa deve fare l’azienda: un percorso operativo


L’azienda deve trasformare la valutazione in misure con responsabili, priorità e criteri di verifica. Il seguente percorso è una proposta organizzativa basata sul documento SIML, non uno scadenzario imposto dalla legge.


  1. Mappare il lavoro reale. Rilevare compiti, modalità di lavoro, strumenti, carichi aggiuntivi e criticità segnalate.

  2. Definire gruppi rappresentativi. Distinguere condizioni di esposizione diverse, coinvolgendo le figure della prevenzione e i lavoratori.

  3. Verificare le tre ergonomie. Postazione e ambiente; interfacce e interruzioni; priorità, autonomia e coordinamento.

  4. Intervenire sulle cause. Ridurre riunioni inutili, chiarire urgenze, pianificare formazione e assistenza, rendere attuabile la disconnessione.

  5. Allineare la sorveglianza sanitaria. Ricostruire l’esposizione VDT e verificare la coerenza del protocollo con il DVR.

  6. Controllare i risultati. Confrontare condizioni di lavoro e segnalazioni prima e dopo gli interventi, programmando un riesame proporzionato.


Il DVR va rielaborato nei casi previsti dall’art. 29, comma 3, tra cui modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione ai fini della salute e sicurezza e risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità. L’introduzione di una tecnologia va esaminata per il suo impatto: non ogni aggiornamento software richiede automaticamente una nuova valutazione completa.


Fonte: SIML, pp. 82–85; D.Lgs. 81/08, art. 29.


Come distinguere obblighi e buona pratica?


Sono obblighi le misure previste dalle norme applicabili; sono buone pratiche le modalità aggiuntive con cui l’azienda rende più efficace la prevenzione. Una raccomandazione professionale non va presentata automaticamente come adempimento universale.


Obblighi da verificare: valutazione di tutti i rischi, compreso lo stress lavoro-correlato; disciplina VDT quando applicabile; informazione e formazione pertinenti; sorveglianza sanitaria nei casi previsti; disposizioni sul lavoro agile pertinenti alla modalità adottata.


Buone pratiche preventive: regole sulle riunioni, tempi protetti per attività complesse, affiancamento nell’introduzione di tecnologie, momenti di confronto e programmi volontari di promozione della salute. La scelta e la formalizzazione dipendono dalla valutazione aziendale.


Interventi su movimento, sonno o benessere possono integrare il percorso. Non compensano carichi eccessivi o postazioni inadeguate. È questa la logica di una prevenzione integrata e coerente con l’approccio Total Worker Health richiamato dalla SIML.


In Sintesi


La prevenzione nel terziario avanzato funziona quando DVR, organizzazione e attività sanitaria si informano reciprocamente. Una checklist compilata e un calendario delle visite, da soli, non garantiscono questa coerenza.


  • Valutare il lavoro reale e distinguere gruppi con esposizioni diverse.

  • Collegare gli strumenti di valutazione a interventi e verifica.

  • Applicare correttamente soglia, pause e periodicità VDT.

  • Tenere distinta la valutazione dello stress dalle visite obbligatorie.

  • Proteggere i dati sanitari e valorizzare la collaborazione tra le funzioni aziendali.


Per le aziende di Verona e del territorio, il primo passo è un confronto tra datore di lavoro, RSPP, HR e Medico Competente per verificare se rischi, protocollo sanitario e misure descrivono lo stesso lavoro. Per organizzare questo percorso, approfondisci il servizio di sorveglianza sanitaria e protocollo sanitario.


FAQ su DVR e sorveglianza sanitaria nel terziario avanzato


Basta una valutazione generica per tutti gli impiegati?


Solo se rappresenta adeguatamente le esposizioni. Compiti, carichi, modalità di lavoro e autonomia diversi possono richiedere gruppi distinti e approfondimenti mirati.


Qual è la soglia per la sorveglianza sanitaria VDT?


Uso sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’art. 175. La valutazione deve riferirsi alle attività effettive.


Le visite VDT devono essere sempre annuali?


No. In via ordinaria sono biennali per chi ha compiuto 50 anni o è idoneo con prescrizioni o limitazioni e quinquennali negli altri casi, salvo frequenza diversa stabilita dal Medico Competente nei casi particolari.


Un questionario di stress sostituisce la visita o il DVR?


No. Valutazione organizzativa, screening e valutazione clinica hanno finalità diverse. I questionari vanno scelti e interpretati nel percorso appropriato.


HR deve conoscere le diagnosi dei lavoratori?


No. HR gestisce gli aspetti organizzativi pertinenti; diagnosi e documentazione clinica restano nel circuito sanitario. Le restituzioni collettive devono tutelare la riservatezza.


Le indicazioni SIML vanno applicate tutte come obblighi?


No. Il documento orienta la pratica professionale. Occorre distinguere le disposizioni normative dalle raccomandazioni e scegliere misure coerenti con rischi e contesto aziendale.


Fonti


Normativa



Fonti tecnico-professionali e istituzionali



Letteratura scientifica di approfondimento



Pietro Ponzoni - Medico del Lavoro e Medico Competente a Verona.

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