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Pillole Preventive | Videoterminale: quando hai diritto alla pausa di 15 minuti?

Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
Pietro Ponzoni
5 ore fa
Tempo di lettura: 4 min

Se lavori al computer per ore, la regola non è «15 minuti ogni due ore per chiunque». Il D.Lgs. 81/08 collega la disciplina specifica dei videoterminali all’uso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali; il recente Interpello n. 3/2026 ha ribadito che conta l’uso reale del VDT, non il nome della mansione né ciò che compare sullo schermo.

Banner della rubrica Pillole Preventive di Pietro Ponzoni per l’articolo sulle pause al videoterminale, le 20 ore settimanali e i 15 minuti ogni 120 minuti.
Pause al videoterminale: quando si applicano le 20 ore settimanali e la regola dei 15 minuti ogni 120 minuti.

La distinzione è importante perché la soglia delle 20 ore serve a individuare il lavoratore rientrante nella disciplina specifica del Titolo VII, mentre i 15 minuti ogni 120 minuti sono la regola prevista dall’art. 175 quando manca una diversa disciplina contrattuale sulle interruzioni.

Quando sei considerato lavoratore al videoterminale?

Ai fini del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, è lavoratore al videoterminale chi usa un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175. Il nuovo Interpello n. 3/2026 conferma che, se questa condizione ricorre, la disciplina si applica indipendentemente dal tipo di mansione svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.

Fonte: Ministero del Lavoro – Interpello n. 3/2026. La Commissione ha risposto a un quesito relativo agli agenti di stazione, ma il principio interpretativo è utile anche per sale controllo, postazioni di monitoraggio e altre attività non percepite come il classico lavoro d’ufficio.

La pausa di 15 minuti ogni 120 minuti è sempre obbligatoria?

No: l’art. 175 prevede prima di tutto il diritto a interrompere l’attività al videoterminale mediante pause oppure cambiamenti di attività; le modalità sono definite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Solo in assenza di una disposizione contrattuale specifica opera la regola di default: 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT.

20 ore settimanali = soglia per la disciplina specifica del videoterminalista. 15 minuti ogni 120 minuti = regola suppletiva dell’interruzione quando manca una diversa disciplina contrattuale.

Le interruzioni non possono essere accumulate all’inizio o alla fine del turno e fanno parte dell’orario di lavoro. L’INAIL richiama inoltre la possibilità, prevista dall’art. 175, che il Medico Competente stabilisca temporaneamente modalità e durata individuali delle interruzioni quando ne evidenzi la necessità. Approfondimento INAIL sui videoterminali.

Cosa fare durante l’interruzione dal videoterminale?

L’obiettivo pratico è interrompere davvero il carico visivo e posturale che deriva dal VDT, non semplicemente cambiare schermo. Le modalità concrete vanno adattate all’organizzazione del lavoro e alle indicazioni aziendali.

  • Alzati o cambia posizione quando l’attività lo consente, evitando di restare immobile nella stessa postura.

  • Sposta lo sguardo a distanza e interrompi per alcuni minuti la focalizzazione continua sul monitor.

  • Evita di trasformare tutta l’interruzione in tempo sullo smartphone: dal punto di vista preventivo continueresti a mantenere un impegno visivo ravvicinato.

  • Controlla schermo, riflessi e illuminazione se avverti affaticamento ricorrente: la postazione e l’ambiente sono parte della prevenzione.

  • Segnala disturbi persistenti come bruciore oculare, cefalea, dolore cervicale o difficoltà visive, soprattutto se compaiono o peggiorano durante il lavoro.

Questi accorgimenti sono buone pratiche preventive: non vanno confusi con la durata dell’interruzione prevista dalla legge o dal contratto collettivo applicato.

Errore da evitare: usare la pausa per guardare un altro schermo

Passare dal monitor del PC allo smartphone non equivale, sul piano preventivo, a recuperare dal lavoro visivo ravvicinato. La norma ammette anche il cambio di attività; ciò che conta è che l’interruzione dell’attività al VDT sia reale e coerente con l’organizzazione prevista in azienda.

Quando coinvolgere il Medico Competente?

Il Medico Competente interviene nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientranti nella disciplina VDT e può, quando ne evidenzi la necessità, definire temporaneamente modalità e durata individuali delle interruzioni. Questo non significa che ogni stanchezza dopo una giornata al computer richieda una visita: diventano rilevanti soprattutto disturbi persistenti, ricorrenti o chiaramente associati all’attività lavorativa.

Per chi vuole approfondire il tema degli effetti visivi, è disponibile anche la guida sull’astenopia occupazionale e il lavoro al videoterminale.

Per la componente muscolo-scheletrica: Mal di schiena al VDT: dalla cura alla prevenzione.

Obbligo normativo o buona pratica?

Obbligo normativo: applicare il Titolo VII quando ricorrono i presupposti del D.Lgs. 81/08, organizzare le interruzioni secondo l’art. 175 e la contrattazione applicabile, valutare i rischi della postazione e attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti.

Buona pratica preventiva: sfruttare l’interruzione per cambiare postura e distanza visiva, limitare l’uso dello smartphone durante il recupero e intervenire precocemente su riflessi, illuminazione o assetto ergonomico non adeguati.

In sintesi

  • 20 ore settimanali: è la soglia della definizione di lavoratore al videoterminale ai fini del Titolo VII.

  • Pause o cambio di attività: l’art. 175 riconosce il diritto all’interruzione dell’attività al VDT.

  • 15 minuti ogni 120 minuti: è la regola applicabile in assenza di una specifica disciplina contrattuale delle interruzioni.

  • Niente cumulo a inizio o fine turno: le interruzioni non si possono concentrare per entrare più tardi o uscire prima.

  • Conta l’uso reale del VDT: l’Interpello 3/2026 chiarisce che non conta il nome della mansione né il tipo di immagini visualizzate.

FAQ rapide

Se uso il computer meno di 20 ore alla settimana, la regola dei 15 minuti scatta automaticamente?

No. La soglia delle 20 ore settimanali è quella che definisce il lavoratore al VDT ai fini del Titolo VII. Restano comunque da applicare le regole generali di prevenzione e le eventuali disposizioni contrattuali o organizzative più favorevoli.

Posso accumulare le pause e uscire prima?

No. L’art. 175 esclude la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.

Una sala controllo con monitor rientra nella normativa sui videoterminali?

Può rientrarvi. L’Interpello n. 3/2026 chiarisce che, se ricorrono i requisiti di uso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, il Titolo VII si applica indipendentemente dal tipo di attività e dalla natura delle immagini visualizzate.

Il Medico Competente può modificare le modalità della pausa?

Sì, temporaneamente e a livello individuale, quando ne evidenzi la necessità. È una previsione espressa dell’art. 175, comma 4.

La regola 20-20-20 è la pausa prevista dal D.Lgs. 81/08?

No. Le brevi pause visive spesso suggerite come regola 20-20-20 sono una strategia preventiva e non sostituiscono la disciplina delle interruzioni prevista dall’art. 175 e dalla contrattazione applicabile.

Fonti essenziali

Pietro Ponzoni - Medico del Lavoro e Medico Competente a Verona

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