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Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 rappresenta un punto di svolta nel quadro normativo della salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008), intervenendo su ambiti cruciali come la formazione, i DPI, la tutela degli studenti e, in modo centrale, la sorveglianza sanitaria e le funzioni del Medico Competente.
Come spesso accade con provvedimenti di tale impatto, l'applicazione pratica delle nuove disposizioni richiede un'attenta valutazione tecnico-giuridica. Per comprendere appieno la portata di queste modifiche, risulta fondamentale analizzare i commenti delle più autorevoli associazioni scientifiche.
La Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) e l'Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA), quest'ultima attraverso una profonda riflessione legale (basata sulla nota Scudier), hanno espresso posizioni dettagliate che evidenziano sia i miglioramenti che le criticità strutturali introdotte dal decreto.

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Vi sono diversi aspetti del DL 159/2025 su cui SIML e ANMA esprimono un giudizio sostanzialmente positivo, soprattutto per quanto riguarda la maggiore chiarezza normativa e la valorizzazione del ruolo del MC.
Una modifica salutata con favore riguarda l'Art. 20, comma 2, lett. i), che chiarisce che tutte le visite di sorveglianza sanitaria devono essere computate nell’orario di lavoro, ad eccezione della visita preassuntiva. La SIML valuta questo come un elemento di chiarezza per i datori di lavoro e di tutela per i lavoratori. L'ANMA (Scudier) concorda che questa deroga per la visita in fase preassuntiva è coerente con l'impostazione attualmente vigente.
L’Art. 25 introduce la lett. a-bis, formalizzando l’incarico per il MC di fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Sia la SIML che l'ANMA riconoscono l'importanza di questa funzione. La SIML vede la disposizione come un formale riconoscimento della sorveglianza sanitaria quale leva di promozione della salute e prevenzione secondaria. L'ANMA (Scudier) sottolinea che ciò pone in capo al MC un obbligo diretto di informazione e promozione.
Somiglianze chiave: Entrambe le associazioni vedono positivamente gli interventi che chiariscono gli obblighi relativi all'orario di lavoro per le visite e riconoscono che il nuovo compito in materia di prevenzione oncologica valorizza il Medico Competente Novità Normative come figura attiva nella promozione della salute.
Le associazioni convergono anche sulla necessità di standardizzare l'operato del MC nelle strutture esterne e di supportare le microimprese.
L'introduzione del comma 2-bis all'Art. 39 prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per definire i requisiti minimi delle sedi operative esterne. La SIML considera questa disposizione di particolare rilievo, necessaria per colmare l’attuale vuoto normativo e stabilire standard comuni e uniformi a livello nazionale, al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei MC e di evitare l'assistenza da parte di "società improvvisate o non adeguatamente qualificate".
Il Decreto prevede che gli organismi paritetici possano promuovere la sorveglianza sanitaria per le imprese fino a 10 lavoratori mediante convenzioni. La SIML accoglie favorevolmente tale orientamento, purché si definiscano chiaramente le strutture territoriali di riferimento e si valutino modelli di convenzione-tipo definiti a livello nazionale per garantire omogeneità.
La modifica all'Art. 41 da parte del DL 159/2025 prevede l'introduzione della visita medica "per ragionevole motivo" (lett. e-quater) in caso di sospetto uso di alcol o droghe ed è l'elemento che ha suscitato alcune critiche e dubbi interpretativi da parte di SIML e ANMA, in particolare sulla coerenza sistemica della misura.
Aspetto | Posizione ANMA (Scudier) | Posizione SIML |
Natura Giuridica | La visita è una fattispecie assolutamente eccezionale ed atipica, caratterizzata da totale diversità ontologica rispetto alla sorveglianza sanitaria. | L'inserimento nell'Art. 41 è problematico, poiché la sorveglianza sanitaria non è orientata primariamente alla verifica della violazione di norme. |
Ragionevole Motivo | La valutazione del “ragionevole motivo” compete esclusivamente al datore di lavoro, dirigenti o preposti. Il MC è un "soggetto passivo" con l’obbligo di eseguire la visita richiesta. | Necessita di chiarimento normativo su chi spetti la formulazione del "ragionevole motivo" (datore di lavoro o MC). |
Immediatezza/Tempistica | L'esigenza di immediatezza ("prima o durante il turno") è in conflitto con la realtà: l’ordinamento non prevede un obbligo di disponibilità immediata o di reperibilità del MC. La mancata tempestività comporta l’esaurimento della fattispecie. | Sussistono difficoltà organizzative connesse alla tempistica, specialmente nei contesti dove il MC non è stabilmente presente (PMI). |
Giudizio di Idoneità | È un giudizio atipico e a finalità limitata. Riguarda una condizione contingente e temporanea di inidoneità, non l’idoneità generale alla mansione specifica. | La valutazione può riguardare una condizione contingente e temporanea di inidoneità, più assimilabile a una incapacità momentanea. |
Soluzione Proposta | Proposto lo stralcio integrale della lett. e-quater in fase di conversione. Richiesta di audire le Società Scientifiche nella revisione degli Accordi Alcol/Droghe. | Proposto di valutare lo stralcio del comma e-quater per consentire una revisione organica e coordinata della normativa alcol/droghe. |
L’ANMA (Scudier) approfondisce le problematiche legali, sostenendo che l’intera struttura della nuova visita vacilla. L'analisi evidenzia che la visita mira a verificare esclusivamente se il lavoratore si trovi sotto effetto di sostanze in quel momento specifico, non la dipendenza. L’ANMA conclude che questa visita, essendo richiesta dal datore di lavoro e non collocandosi nel percorso generale di sorveglianza sanitaria, solleva contenziosi legali e mette in crisi l'intero sistema di idoneità. L'associazione sottolinea inoltre che la norma non disciplina le conseguenze, anche economiche, della mancata effettuazione della visita per assenza del MC.
Entrambe le associazioni, pur con diverse sfumature nelle motivazioni, ritengono che la nuova misura su alcol e droghe sia stata introdotta in modo scollegato dalla più generale disciplina di prevenzione. La SIML e l'ANMA ritengono necessario, o addirittura propongono in via emendativa, lo stralcio della lett. e-quater, suggerendo di inserire la materia nella revisione organica della normativa su alcol e stupefacenti, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2026. L'ANMA ha specificamente richiesto che le Società Scientifiche siano consultate nella rivisitazione di tali condizioni e modalità.
Tra le Novità Normative Medico Competente, la SIML solleva una critica specifica sull'assetto generale della prevenzione. Sebbene il Decreto potenzi gli organismi di vigilanza esterni (INL, INAIL, Carabinieri), la SIML evidenzia che non è previsto un analogo rafforzamento strutturale dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territoriali (Dipartimenti di Prevenzione). Questo potenziamento è ritenuto essenziale per garantire un controllo, un’assistenza e una promozione efficaci e continuativi.
Altro aspetto che incide sulla prevenzione è l'Art. 15, che inserisce tra le misure generali di tutela la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste. La SIML valuta positivamente la collocazione di tale tematica tra le misure generali, anziché direttamente nella valutazione dei rischi (Art. 28), in quanto evita di gravare il DVR di contenuti difficilmente gestibili data la natura dolosa e imprevedibile di tali comportamenti.
L'Urgenza della Coerenza Normativa
Il Decreto-Legge 159/2025, pur introducendo passi avanti significativi nella tutela dei lavoratori (come la chiarezza sulle visite retribuite e la promozione oncologica), ha generato un quadro complesso che, secondo le associazioni scientifiche, richiede immediate correzioni.
La SIML e l'ANMA sono concordi nel ritenere che la nuova visita per "ragionevole motivo" sia inapplicabile o incoerente con l'impianto della sorveglianza sanitaria. L'ANMA evidenzia che il DL 159/2025 ha introdotto uno strumento volto a prevenire un pericolo grave e imminente, ma distorcendone la natura e la finalità. La SIML, inoltre, spinge per un rafforzamento istituzionale dei servizi pubblici di prevenzione, essenziale per la riuscita delle nuove misure.
Per garantire che le Novità Normative del decreto Sicurezza 2025 si traducano in un effettivo miglioramento della prevenzione, è cruciale che il legislatore, in sede di conversione, valuti positivamente le richieste di stralcio e di revisione organica della disciplina alcol/droga, e definisca con urgenza i requisiti minimi per le strutture operative del MC.
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Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, entrato immediatamente in vigore, introduce un insieme articolato di misure in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo provvedimento interviene su diversi ambiti, inclusi la formazione, la gestione dei DPI e, in modo significativo, la sorveglianza sanitaria e il ruolo del Medico Competente (MC). Le principali modifiche al D.lgs. 81/2008 che riguardano direttamente il MC includono chiarimenti sul computo delle visite nell'orario di lavoro, l'introduzione della promozione della prevenzione oncologica, la definizione dei requisiti minimi delle strutture e l'aggiunta di una nuova tipologia di visita medica (e-quater).
Il decreto chiarisce che tutte le visite di sorveglianza sanitaria devono essere computate nell’orario di lavoro del dipendente. La SIML accoglie favorevolmente questo chiarimento, ritenendolo un elemento di chiarezza per i datori di lavoro e di tutela per gli stessi lavoratori. L’unica eccezione è rappresentata dalla visita medica preassuntiva, la cui deroga è considerata coerente con l’impostazione attualmente vigente. La SIML auspica che le visite siano pianificate in orari e giornate compatibili con la normale attività lavorativa.
L'Art. 25 introduce la lettera a-bis, incaricando il MC di fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questa disposizione riconosce formalmente la sorveglianza sanitaria come leva di promozione della salute e di diffusione degli screening. L'Avvocato Scudier (ANMA) evidenzia che questo pone in capo al MC un obbligo diretto di informazione e promozione. La SIML suggerisce che questa funzione trovi collocazione in percorsi strutturati, con un coordinamento operativo più stretto con il SSN e i sistemi sanitari regionali, tramite materiali informativi condivisi e percorsi agevolati di accesso.
L'Art. 39 introduce un comma 2-bis che prevede l’emanazione, entro dodici mesi, di un decreto ministeriale volto a definire in modo puntuale i requisiti minimi che devono possedere le strutture esterne presso le quali il MC svolge la propria attività, quando opera come dipendente o collaboratore esterno. La SIML considera questa una disposizione di particolare rilievo che mira a colmare l’attuale vuoto normativo e a superare l’eterogeneità nazionale. L’obiettivo è stabilire standard comuni e uniformi per evitare che imprese e lavoratori siano assistiti da "società improvvisate o non adeguatamente qualificate".
La modifica più controversa è l’introduzione della visita medica "per ragionevole motivo" (Art. 41, lett. e-quater). Questa visita può essere richiesta prima o durante il turno di lavoro in presenza di un ragionevole motivo di sospettare che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope, per attività ad elevato rischio infortuni. La SIML ritiene che l’inserimento di tale controllo nell’Art. 41 sia problematico, in quanto le finalità della sorveglianza sanitaria non sono primariamente orientate alla verifica dell’eventuale violazione di norme.
L'ANMA, attraverso la riflessione legale dell'Avvocato Scudier, definisce la visita per ragionevole motivo una fattispecie assolutamente eccezionale ed atipica. L'analisi evidenzia che è l'unica visita richiesta dal datore di lavoro al di fuori di un Protocollo Sanitario e che non ha per oggetto la valutazione della idoneità del lavoratore alla mansione specifica nel senso generale, ma solo la verifica di una condizione istantanea. Si caratterizza per una totale diversità ontologica rispetto a tutte le altre visite dell'Art. 41.
Secondo l'analisi legale (ANMA/Scudier), la valutazione sull’esistenza del “ragionevole motivo” compete esclusivamente al datore di lavoro (o chi per esso), poiché la valutazione si compie nel luogo di lavoro, prima che il MC sia chiamato. Il MC è un "soggetto passivo" la cui effettuazione della visita è un atto dovuto, senza il potere di sindacare il motivo.
Le principali difficoltà operative, evidenziate sia dalla SIML che dall'ANMA, sono legate alla tempestività richiesta ("nell’immediatezza" della giornata lavorativa). L’ordinamento non prevede un obbligo di disponibilità immediata o di reperibilità del MC, specialmente per i liberi professionisti. Di conseguenza, la mancata effettuazione tempestiva della visita comporta necessariamente l’esaurimento della fattispecie.
La visita è finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Non è mirata ad accertare né l'alcol dipendenza né la tossicodipendenza, ma solo la condizione contingente del lavoratore in relazione al turno di lavoro.
Dal punto di vista sistematico (ANMA/Scudier), sebbene letteralmente l'esito debba essere un giudizio di idoneità, questo giudizio è atipico. La SIML ritiene che la valutazione possa riguardare una condizione contingente e temporanea di inidoneità al lavoro, più assimilabile a una incapacità momentanea che non a un vero e proprio giudizio di idoneità.
A fronte delle criticità interpretative e applicative, entrambe le associazioni ritengono necessario un intervento correttivo:
• SIML: Propone di valutare lo stralcio del comma e-quater (Art. 41) in sede di conversione in legge, per consentire una revisione organica e coordinata della normativa su alcol e droghe.
• ANMA: Ha proposto formalmente lo stralcio integrale della lettera e-quater dall’impianto normativo. Inoltre, ha richiesto che le Società Scientifiche della Medicina del Lavoro siano consultate al momento dell’avvio dei lavori per la rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni sull’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.
La SIML evidenzia che, pur essendo stato dettagliato il potenziamento degli organismi di vigilanza esterni (INL, INAIL, Carabinieri), non è previsto un analogo rafforzamento strutturale dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territoriali (Dipartimenti di Prevenzione). La SIML ritiene questo potenziamento essenziale per garantire controllo, assistenza e promozione efficaci e continuativi. La SIML richiede anche un coinvolgimento strutturato dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territoriali nella diffusione e interpretazione omogenea delle nuove disposizioni, ad esempio su temi come i sistemi anticaduta
Commento SIML al Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159
Riflessione Legale dell’Avvocato Giovanni Scudier, Socio fondatore dello Studio Casella&Scudier e componente del Comitato Scientifico ANMA, condivisa dall'Associazione








