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Medicina del lavoro e gravidanza: valutazione dei rischi e proposta di gestione SIML 2024

  • Immagine del redattore: Pietro Ponzoni
    Pietro Ponzoni
  • 4 lug
  • Tempo di lettura: 8 min

Introduzione

La tutela della maternità sul lavoro è un diritto irrinunciabile e un imperativo sociale, specie in un Paese come l’Italia, dove il tasso di natalità è in calo e l’età media alla maternità è in aumento.



L'approfondimento di oggi si focalizza su:

  1. Gravidanza a rischio e lavoro a rischio;

  2. Valutazione del rischio lavorativo per gravidanza e post‑parto ai sensi del D.Lgs 151/2001, proponendo una metodologia operativa redatta dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) nel 2024.

    In particolare è approfondita la valutazione del rischio chimico in gravidanza.


    Illustrazione digitale con una lavoratrice in gravidanza e un tecnico della sicurezza che le mostra una scheda. Sullo sfondo, icone di salute, segnale di rischio e scudo con spunta. Titolo: “Tutela sicurezza e salute in gravidanza sui luoghi di lavoro".
    La valutazione dei rischi in gravidanza è un diritto fondamentale per la salute della lavoratrice e del nascituro. Un approccio basato su evidenze e prevenzione attiva è essenziale per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contesto Normativo e Sociale

La tutela della maternità è vista non solo come un elemento per garantire le pari opportunità, ma anche come un interesse dell'intera collettività e della famiglia, specialmente in Italia, dove si registra un tasso di natalità in diminuzione e un aumento dell'età media alla nascita dei figli.


La maternità influisce pesantemente sulla condizione occupazionale delle donne, con un tasso di occupazione femminile inferiore a quello maschile e che diminuisce all'aumentare del numero dei figli. La difficoltà di conciliare vita familiare e professionale è una causa significativa di dimissioni tra le madri lavoratrici.


L'Italia si posiziona al 63° posto su 146 paesi nel "Global Gender Gap Index 2022" del World Economic Forum, evidenziando un persistente divario di genere nel reddito e nelle carriere. La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente peggiorato la situazione occupazionale femminile.


La discriminazione femminile nei luoghi di lavoro legata alla gravidanza e maternità è ancora attuale, derivando da un conflitto tra l'interesse economico di "efficientamento" produttivo e la necessità di tutelare diritti costituzionali al lavoro e alla salute.

Le politiche di welfare mirano a riorganizzare l'attività lavorativa e a prevedere misure di garanzia (congedi, permessi, conservazione del posto). Tuttavia, un background socioculturale avverso e la scarsa qualità della valutazione dei rischi possono vanificare tali tutele.



D.Lgs 151/2001: tra prescrizione e valutazione

Il D.Lgs 151/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è considerato una norma avanzata per il profilo preventivo e il sostegno sociale.


Tuttavia, a distanza di oltre 20 anni dalla sua emanazione, emergono limiti e contraddizioni, in particolare un apparente contrasto tra un approccio prescrittivo di divieto assoluto (Art. 7, Allegati A e B) e un approccio valutativo più moderno (Art. 11, Allegato C).. Questa ambiguità può portare a scelte gestionali contraddittorie per la lavoratrice.


Le Linee Direttrici della Commissione Europea del 2000 (da cui il D.Lgs 151/01 deriva) enfatizzano l'importanza di una valutazione dei rischi prima dell'adozione di qualsiasi misura preventiva o protettiva, senza peraltro indicare divieti assoluti in assenza di valutazione.



Congedo di maternità esteso

Il congedo di maternità può essere esteso in caso di:

  1. Gravi complicanze della gravidanza o forme morbose preesistenti aggravate dalla gravidanza (Art. 17, c. 2, lett. a), gestito dalle ASL).

  2. Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (Art. 17, c. 2, lett. b e c), gestito dalle Direzioni del Lavoro, su richiesta del datore di lavoro o della lavoratrice).

  3. Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.



Confronto internazionale

Diversi paesi industrializzati (Francia, Germania, Svezia, Gran Bretagna, Canada, USA) affrontano la tutela della maternità nel lavoro, evidenziando che l'esigenza di allontanamento o adattamento è più riconosciuta nell'UE. Nonostante ciò, le modalità di adeguamento alla Direttiva UE 92/85 non sono uniformi, e la difficoltà di conciliare il mantenimento del posto di lavoro e la remunerazione con la tutela della salute, specialmente in forme di lavoro "atipico", può influenzare la tempestività della segnalazione della gravidanza.

Tutti i paesi aderiscono a principi fondamentali come la prevenzione della discriminazione e il diritto alla cura e assistenza per la maternità.



Analisi della Letteratura

L'astensione dal lavoro in gravidanza è un fenomeno diffuso (oltre il 50% delle donne in gravidanza), causato principalmente da problemi gestazionali o patologie personali.


Esiste un'associazione, seppur di modesta entità, tra fattori di rischio lavorativi (es. movimentazione manuale dei carichi, postura, rumore, stress lavoro-correlato, turni) e l'astensione dal lavoro.


Le diverse politiche nazionali sulla gravidanza e il lavoro influenzano notevolmente il fenomeno dell'astensione, offrendo soluzioni organizzative che adattano l'attività lavorativa.


L'Italia ha avuto esperienze positive, come il progetto toscano dei primi anni 2000, che ha aumentato la consapevolezza delle lavoratrici e il ricorso alle norme di tutela, portando a modifiche delle mansioni o all'astensione anticipata.



Il Ruolo Chiave del Medico Competente (MC)

Il MC ha un ruolo fondamentale e proattivo nella collaborazione nel processo di analisi preventiva e gestione dei rischi, collaborando con il Datore di Lavoro (DL) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),  integrando conoscenze mediche sulla salute riproduttiva e gravidanza con nozioni tecniche sui cicli e rischi lavorativi.


La sua azione può permettere alle lavoratrici di continuare l'attività professionale, evitando l'interdizione anticipata, basandosi su una valutazione specifica e ponderata del rischio.


L'MC collabora con le figure della prevenzione aziendale per identificare condizioni lavorative rischiose e supportare il datore di lavoro nella definizione di mansioni non pregiudizievoli e compatibili•


L'MC deve mantenere un aggiornamento costante sulle evidenze scientifiche più recenti e un fattivo scambio informativo con tutte le figure della prevenzione.


È essenziale che la valutazione del rischio sia approfondita e basata su dati scientifici aggiornati, superando la mera presunzione di rischio.



Proposta metodologica della Valutazione dei Rischi in Gravidanza secondo il D.Lgs 151/2001

La valutazione razionale dei fattori di rischio lavorativi per la fertilità, la gravidanza, il post-parto e l'allattamento, si può racchiudere in un equilibrio tra il principio di massima cautela e l'evitare un uso irrazionale ed eccessivo del principio di precauzione.


È fondamentale disporre di un documento specifico per la tutela della lavoratrice madre, integrato o come addendum al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con una valutazione condotta a priori e non individualmente.


Un Approccio Razionale - Tre Aspetti Chiave

Per una valutazione efficace, il documento proposto dalla SIML propone di inquadrare tre aspetti principali:


  1. Margine di libertà valutativa definita dalla norma

    Divieto Normativo Assoluto: Per alcune condizioni di rischio (es. lavoro notturno, attività in zone classificate ex D.Lgs 101/20, esposizione ad agenti chimici mutageni e/o cancerogeni), la normativa prevede un divieto assoluto, escludendo ogni approccio valutativo.

    In questi casi, la presenza del "pericolo" è sufficiente per imporre l'allontanamento.


    Spazio alla Valutazione: Per altri fattori di rischio, la norma consente un approccio valutativo, considerando l'esistenza di dosi soglia o margini di sicurezza. Questo è il caso in cui, oltre al "pericolo", si valuta il "rischio" (probabilità di danno).


    Genericità Normativa: La genericità di alcune espressioni normative impone comunque una valutazione discrezionale (es. stazione eretta prolungata), in linea con le direttrici europee.


  2. Suscettibilità al rischio diversa in relazione al periodo di avanzamento della gravidanza o del post-partum:

    La suscettibilità agli effetti avversi (chimici, fisici, biologici, biomeccanici/posturali) varia significativamente nelle diverse fasi (concepimento, periodo embrionale, fetale, allattamento, primo/secondo/terzo trimestre, post-partum).


    Le misure di prevenzione e protezione devono essere adeguatamente indirizzate a queste diverse fasi, poiché i potenziali esiti di salute (es. aborto, malformazioni, ritardo di crescita, lombalgia, depressione post-partum) sono specifici per periodo e bersaglio.


  3. Possibilità di identificare un meccanismo patogenetico dose-dipendente, associabile ad una sicura dose soglia specifica per il bersaglio:

    La Direttiva (UE) 2022/431 riconosce la possibilità di considerare dosi soglia per gli effetti reprotossici.

    Un approccio valutativo basato sull'identificazione di tali soglie è essenziale per migliorare l'adattabilità delle condizioni di lavoro e armonizzare le conoscenze tossicologiche con i dettami normativi.


Valutazione del Rischio Chimico: Proposta Metodologica

La valutazione del rischio da agenti chimici è particolarmente complessa e richiede una stretta collaborazione interdisciplinare. È facile che la mera identificazione di agenti chimici porti a un allontanamento precauzionale automatico, sia per divieti espliciti (es. piombo) sia per difficoltà intrinseche nella valutazione delle interazioni o delle concentrazioni.


Valutazione Differenziata:

È fondamentale eseguire una valutazione del rischio chimico differenziata per le diverse fasi (gestazione, puerperio, allattamento), considerando che la suscettibilità e il rischio possono variare (es. organogenesi vs. accrescimento fetale, allattamento al seno vs. artificiale).


Descrizione del Luogo di Lavoro e della Mansione:

Descrivere il luogo di lavoro e la mansione specifica, ponendo attenzione al rischio di interferenza (esposizione indiretta).

Suddividere la mansione in singoli compiti e attività per identificare le situazioni di potenziale esposizione, facilitando la rimodulazione e il collocamento produttivo della lavoratrice.


Procedure operative per la Valutazione del Rischio Chimico:

  1. Identificazione delle Sostanze Reprotossiche:

    Verificare gli effetti conosciuti sulla fertilità, gravidanza e allattamento. Il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 classifica le sostanze reprotossiche (Categoria 1A/1B, 2) e include effetti sullo sviluppo embrio-fetale, sulla funzione sessuale/fertilità e sull'allattamento. Le frasi di rischio H360, H361, H362 indicano tossicità riproduttiva. Si suggerisce cautelativamente di includere anche le sostanze classificate come mutagene/cancerogene (H340, H341, H350, H350i, H351) per la protezione dello sviluppo embrio-fetale.

  2. Considerazione dei Valori Limite:

    TLV (Threshold Limit Values) dell'ACGIH e MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) della DFG: Questi valori limite spesso tengono conto degli effetti riproduttivi. Se un TLV o MAK è basato su un "effetto critico" sul sistema riproduttivo ("TLV basis" o "MAK-DART"), esso è di per sé un elemento di garanzia.

    Anche se il TLV non ha l'apparato riproduttivo come "TLV-Basis", potrebbe essere sufficientemente basso da proteggere anche dagli effetti riproduttivi.

    Le classificazioni MAK distinguono in Gruppi A, B, C, D in base al rischio di danno all'embrione o al feto. Per le sostanze del Gruppo C, non c'è motivo di temere danni se si rispettano i MAK e BAT.

    In questi casi, non è giustificato precludere automaticamente l'esposizione alla lavoratrice, ma è necessaria una valutazione caso per caso che consideri la qualità della sostanza e l'affidabilità del contesto lavorativo.

    Al contrario, per le sostanze genotossiche o per quelle con relazioni dose-effetto/risposta insufficientemente indagate, si applica il principio di massima cautela, e la lavoratrice dovrebbe essere adibita ad altra attività.

  3. Ricadute Operative (Albero Decisionale), proposta SIML 2024:

STEP 1: Divieto Normativo Assoluto? Se sì (es. mutageni), SPOSTAMENTO AD ALTRA ATTIVITÀ.


STEP 2: Identificazione Periodo di Sensibilità: Riconoscere le fasi specifiche di suscettibilità (pre-concepimento, sviluppo embriologico, sviluppo fetale, allattamento). Per effetti teratogeni, l'attenzione è su esposizioni acute elevate.


STEP 3: Esiste una Dose Soglia? Se non è possibile identificare con certezza una dose soglia al di sotto della quale non si registrano effetti avversi, SPOSTAMENTO AD ALTRA ATTIVITÀ.


STEP 4: Esistono Valori di Riferimento basati su Effetti Riproduttivi o che li Proteggono? Se sì (rispetto di TLV-basis, MAK-DART, o TLV per altri effetti sufficientemente bassi da proteggere anche quelli riproduttivi), l'esposizione è considerata accettabile.


Stima dell'Esposizione:

La razionalizzazione delle decisioni dipende dall'affidabilità delle stime di esposizione da misure di igiene industriale e monitoraggio biologico.


Una valutazione dei rischi in gravidanza dovrebbe essere cautelativa è rapida (esonerare la lavoratrice), ma per mantenere la lavoratrice nella mansione è necessario dimostrare l'assenza di rischio tramite una raccolta di dati di indagini ambientali e biologiche che siano complete, coerenti e affidabili.


Particolare attenzione al rischio di incidenti con esposizioni elevate a sostanze teratogene.



Conclusioni

La valutazione finale deve essere collegiale e condivisa tra DL, MC, RSPP e RLS.


Il giudizio deve esprimere la compatibilità della mansione nel suo complesso e, se necessario, specificare quali operazioni o compiti sono pregiudizievoli e per quale fase della gravidanza, definendo possibilità di compatibilità con ulteriori precauzioni.


Devono essere esplicitate le attività compatibili per tutta la gravidanza e quelle eseguibili in sicurezza solo in alcune fasi.


Il profilo di attività consentite e vietate, documentato nel DVR, permetterà al DL di decidere sulla ricollocazione o rimodulazione della mansione, considerando anche la produttività aziendale e la presenza contemporanea di altre lavoratrici in gravidanza.


Questa metodologia proposta dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) promuove un approccio basato sulle evidenze scientifiche e sulla contestualizzazione, evitando l'applicazione indiscriminata di divieti e favorendo il mantenimento delle lavoratrici nelle loro mansioni, laddove la sicurezza sia garantita.




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Fonti:

Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) - GRAVIDANZA E LAVORO. CRITICITÀ NORMATIVE E INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: Documento di orientamento professionale per il medico competente - Maria Luisa Scapellato (Coordinatore) - 2024

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